28-10-2016

Legge di Stabilità, Sofferenze e Aumenti Banche nei Portafogli di Privati Ignari

L'articolo 19 della Legge di Stabilità, che non è oggetto di contestazione da parte della UE, prevede una serie di meccanismi attraverso cui gli intermediari finanziari sono fortemente incentivati a investire per conto dei loro clienti in strumenti, quotati e non, di aziende italiane, a patto che li detengano per lunghi periodi.
In particolare il comma uno stabilisce che gli enti di previdenza obbligatoria possono investire sino al cinque per cento in azioni o quote di aziende residenti nello stato (si parla anche di altri stati Ue) e che i redditi derivanti da queste partecipazioni siano esenti. In questi investimenti sono ricomprese anche quote di organismi di investimento collettivo che rispettino i medesimi criteri.
Molto più forte l'incentivo previsto al comma 11 del medesimo articolo per i piani di accumulo che entro un massimo di trenta mila euro all'anno per risparmiatore e con un tetto di centocinquantamila euro se investiti in strumenti anche non quotati di emittenti domestici purchè non immobiliari ( e di strumenti di risparmio collettivo che investano nelle stesse tipooligie)i vedono detassati questi investimenti sulla quota in conto capitale a scadenza.
In cambio l'industria, con la esclusione delle società di gestione dei fondi comuni di investimento (in larga parte possedute dalle banche) dell'applicazione dell'addizionale Ires del 3,5 per cento (ARTICOLO 13) riceve consistenti vantaggi fiscali.
Se ci si domandava dove potessero essere piazzate le enormi quantità di sofferenze delle banche e gli aumenti di capitale di MPS e Unicredit, e perchè questi siano entrambe stati rinviati al 2017, qui ci sono le risposte.
Ancora una volta saranno i risparmiatori a sopportarne il peso, senza probabilmente accorgersene, se non per effetto dei rendimenti ragionevolmente diastrosi che conseguiranno ai loro investimenti.
 

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